|
(Approvato dall' Assemblea generale dei Soci del 30 Marzo 1963 e modificato dall'Assemblea generale del 20 Dicembre 1968 e del 15 Dicembre 1971)
ART. 1. - La Società Siracusana di Storia Patria ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza della storia di Siracusa. ART. 2. - Essa si propone:
a) curare gli studi storici su Siracusa; b) ricercare, raccogliere ed illustrare documenti e monumenti relativi alla storia di Siracusa e promuoverne la tutela e la conservazione; c) pubblicare un periodico dal titolo: «Archivio Storico Siracusano» e monografie su Siracusa, la sua storia ed i suoi monumenti; d) indire adunanze, conferenze, convegni e corsi di studio; bandire concorsi e promuovere visite ai monumenti. Può essere oggetto di studio la storia di altre città e regioni quando essa abbia relazione con la storia di Siracusa.
ART. 3. - La Società ha sede in Siracusa. Possono far parte della Società le persone e gli enti pubblici e privati che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo ed accettino il presente Statuto. ART. 4. - La Società si compone di Soci ordinari, di Soci benemeriti e di Soci onorari. È Socio ordinario chi corrisponde la quota annua fissata dall'Assemblea: benemerito chi, oltre alla quota annua, versa il contributo straordinario determinato dall'Assemblea; onorario chi si sia distinto nelle lettere, nelle arti, nelle scienze e particolarmente negli studi storici. La nomina di Socio onorario è deliberata dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. ART. 5. - Tutti i Soci costituiscono l'Assemblea della Società. Hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali, di intervenire alle adunanze generali e a tutte le attività culturali, di frequentare la biblioteca della Società, di ricevere gratuitamente un esemplare del periodico, di fruire per le altre pubblicazioni e per tutte le iniziative culturali della Società delle agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART. 6. - La Società è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di undici membri. ART. 7. - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Bibliotecario. ART. 8. Il Consiglio Direttivo attua il programma della Società ed amministra i fondi sociali, esprime motivato parere sull'ammissione, sulla sospensione e sull'espulsione dei Soci, può, secondo la natura dei lavori da svolgere, costituire apposite commissioni, nomina il Direttore responsabile ed i membri del Comitato di Redazione del periodico. ART. 9. - Il Presidente della Società ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti sociali e promuove ogni attività d'intesa con il Consiglio Direttivo. I Vice-presidenti, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.
ART. l0. - Il Comitato di Redazione del periodico cura la pubblicazione dell'«Archivio Storico Siracusano», di monografie e di studi sulla storia di Siracusa o su materie ad essa attinenti e collabora con il Consiglio Direttivo nello svolgimento dei programmi culturali. Il Presidente della Società è Presidente del Comitato di Redazione. Il Direttore responsabile del periodico, nominato dal Consiglio Direttivo, è membro di diritto del Comitato di Redazione e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 11. - La durata di tutte le cariche sociali è triennale. I membri uscenti possono essere rieletti. Nel corso del triennio verranno sostituiti, secondo l'ordine dei voti riportati, in sede di elezione, i membri la cui collaborazione sia venuta a mancare.
ART. 12. - Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci una volta l'anno nel mese di gennaio e quella straordinaria tutte le volte che ne ravviserà la opportunità. L'Assemblea dei Soci può essere convocata su richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea dei Soci delibera sui conti di gestione, sul bilancio di previsione e sull'andamento generale della Società, sull'ammissione, sulla sospensione, sull'espulsione e sulla decadenza dei Soci. Le sedute di seconda convocazione dell'As- semblea non potranno essere tenute nella stessa giornata di quelle della prima convocazione.
ART. 13. - Le sedute degli organi sociali sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nei casi di parità decide - se palese - il voto del Presidente. Le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a voto segreto. ART. 14. - L'Assemblea elegge un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi, e presieduto dal più anziano di età, col compito di controllare annualmente la gestione finanziaria della Società e di riferirne all'Assemblea. L'Assemblea altresì elegge due membri supplenti. ART. 15. - Il patrimonio della Società è costituito dal capitale fruttifero, dal fondo editoriale, dalla biblioteca, dai beni mobili ed immobili, dai crediti e dai residui della Cassa, nonché da L. 250.000 (duecentocinquantamila) in Buoni del Tesoro e relativa rendita.
ART. 16. - Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite del capitale fruttifero, dalle quote dei soci benemeriti ed ordinari, dai contributi fissi dello Stato, della Regione Siciliana e di altri enti, dai proventi della vendita delle pubblicazioni edite dalla Società. Le entrate straordinarie sono costituite da contributi ed elargizioni provenienti in via straordinaria e saltuaria da parte di amministrazioni pubbliche, enti e privati. ART. 17. - L'attività finanziaria è regolata dal bilancio annuale. ART. 18. - Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci. La deliberazione è valida se le proposte conseguono il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
ART. 19. - Lo scioglimento della Società dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci. È necessario il voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso i beni della Società saranno destinati alla Biblioteca Comunale di Siracusa. ART. 20. - Il regolamento per l'applicazione degli articoli del presente Statuto sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo. ART. 21. - Per quanto non specificatamente indicato nel presente Statuto valgono le norme in materia vigenti del Codice Civile.
|
|